La battaglia delle etichette fronte pacco

La battaglia delle etichette fronte pacco
21 Novembre 2020 Il Mercato Verde

DIRITTO E CIBO

“La battaglia delle etichette fronte pacco”

NutrInform Battery, Nutriscore: cosa sono, come sono e cosa servono

di Cinzia Catrini, avvocato esperta di diritto e sicurezza alimentare

Ognuno di noi compie delle scelte alimentari in funzione dei propri gusti e desideri, ma anche in relazione a tanti fattori di vita, nonché alle eventuali patologie che voglia risolvere. In questi ultimi casi è necessario prestare una particolare attenzione alla dieta e preferire alcuni prodotti ad altri. Che si tratti di problemi di salute o del semplice desiderio di ritrovare un proprio equilibrio fisico o il peso forma, il punto di partenza è capire cosa si sta acquistando e quindi ottenere delle informazioni chiare e precise sulle proprietà nutrizionali di un alimento per poter acquistare in modo consapevole e serenamente. Quanti grassi? Zuccheri? Calorie? La risposta a queste domande è inserita in etichetta laddove è riportata la dichiarazione nutrizionale che fa parte delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla carta di identità degli alimenti.

Tale previsione è disciplinata dal Regolamento UE n. 1169/11 agli articoli 29-35 oltre ai relativi allegati e rappresenta un valido strumento per consentire ai consumatori di effettuare scelte informate in quanto l’etichetta deve riportare tassativamente il valore energetico dell’alimento nonché la quantità di alcuni nutrienti quali i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Volontariamente possono essere indicati anche, se presenti in quantità significativa, gli acidi grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre ed i sali minerali o le vitamine.

Queste indicazioni, considerato lo scopo perseguito, devono essere chiare, veritiere e non ingannevoli. Lo richiede espressamente l’art. 7 Reg. UE n. 1169/2011 rubricato “Pratiche leali di informazione” che prevede, altresì, il divieto di riferimenti a proprietà di prevenzione, trattamento, guarigione di una malattia (salvo deroghe precise).

Le informazioni nutrizionali, dunque, non devono trarre in errore il consumatore e devono essere presentate secondo precisi criteri previsti dagli artt. 32, 33 e 34 Reg. UE n. 1169/2011. In via esemplificativa, la dichiarazione va sempre espressa per 100 g o 100 ml di prodotto, con la possibilità di utilizzare questi valori per indicare la percentuale delle assunzioni di riferimento riportando, contestualmente e nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, la dicitura “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”. Inoltre, i dati possono anche essere indicati per porzione e/o unità di consumo, purché si riporti il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio. Per quanto concerne la presentazione di queste informazioni, è previsto normativamente (art. 34) che rientrino nel medesimo campo visivo, se lo spazio lo consente sotto forma di tabella.

Queste informazioni riguardano l’etichetta BACK OF PACK, cioè quella che si trova normalmente sul RETRO DELLA CONFEZIONE.

MA, proprio perché la lettura attenta delle etichette degli alimenti, grazie alle informazioni presenti sulle sostanze nutritive e sulle calorie contenute, può contribuire a educare e orientare il consumatore verso una alimentazione corretta, sono consentite anche forme alternative di etichettatura volte a facilitare la comprensione delle indicazioni nutrizionali che possono essere indicate mediante altre forme di espressione e/o presentate usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri purché siano rispettati i seguenti requisiti (art. 35 par. 1 Reg. UE n. 1168/201):

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7;

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) sono obiettivi e non discriminatori;

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Ciò premesso, considerato che, sempre ai sensi dell’art. 35 al paragrafo 2 è previsto espressamente che: “Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti ora elencati e devono fornire alla Commissione Europea informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.”, l’Italia con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 13 febbraio 2018 ha costituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione di una proposta nazionale di ETICHETTATURA NUTRIZIONALE SUPPLEMENTARE FACOLTATIVA da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Da allora, a seguito di studi, approfondimenti scientifici e una fase di sperimentazione, che hanno visto coinvolti, tra gli altri, l’ISS (Istituto Superiore della Sanità), il CREA (Consiglio per la ricerca economica e alimentare) nonché rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare e dei consumatori, secondo quanto previsto dalla cosiddetta “procedura Tris” (la Commissione valuta eventuali incompatibilità con il diritto dell’Ue, necessaria per poter adottare lo schema sui prodotti in vendita in Italia) è stato notificato alla Commissione uno schema di decreto interministeriale nel quale è stata presentata una modalità di etichettature fronte pacco c.d. FOP (ovvero, da apporsi sulla parte frontale della confezione dei prodotti alimentari) facoltativo e complementare rispetto all’etichetta “tradizionale” posta nella parte posteriore della confezione dell’alimento e nella quale, come detto, sono riportate in questo caso obbligatoriamente le indicazioni nutrizionali.

Lo schema di etichettatura facoltativo è rappresentato da un logo avente la seguente forma e denominato NUTRINFORM BATTERY, che si presenta con 5 “batterie” che possono essere più o meno cariche.

(Fonte Allegato A schema di decreto ministeriale reperibile sul sito: https://www.tuttocamere.it/files/alimenti/Dichiarazione_Nutrizionale_Schema_Decreto_02_2020.pdf)

A fine luglio 2020 la Commissione ha dato il “via libera” alla sua adozione e quindi, sottoscritto il Decreto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nei prossimi mesi in Italia il consumatore potrà vedere apparire sulla parte frontale delle confezioni di alcuni prodotti pre-imballati (per esempio la pasta, lo yogurt ecc.) il logo sopra riportato; solo di alcuni prodotti, perché l’utilizzo di questa ulteriore tipologia di etichetta (che si aggiunge, come detto, a quella obbligatoria apposta sul retro della confezione) da parte dell’operatore del settore potrà essere solo volontario, ovvero facoltativo come previsto dal Reg. UE n. 1169/2011.

Sorgono quindi spontanee alcune domande:

  1. Come si legge questa nuova etichetta?
  2. Potrà essere apposta su qualsiasi prodotto?
  3. Cosa dovranno fare gli operatori che vorranno adottarla?
  4. E’ l’unica etichetta fronte pacco adottata in tutta Europa?

Ma andiamo con ordine.

  1. Come si legge questa nuova etichetta?
  • tutti i valori espressi sono relativi alla singola porzione;
  • ogni rettangolo/quadrato apposto sopra la batteria contiene l’indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale della singola porzione. Il contenuto energetico è espresso sia in “joule” sia in “calorie”. I contenuti di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi;
  • all’interno di ciascuna “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliere di assunzione raccomandata. Le quantità di assunzione giornaliera raccomandate per un adulto medio sono state individuate considerando la Tabella XIII Reg. UE n. 1168/2011, ovvero:
  • – Energia: 8400 kJ / 2000 kcal
  • – Grassi: 70 g
  • – Grassi saturi: 20 g
  • – Zuccheri: 90 g
  • – Sale: 6 g

Detto ciò, la parte carica della batteria (quella colorata) rappresenta graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla anche visivamente. Per una dieta equilibrata la somma di ciò che si mangia durante il giorno non deve superare il 100% delle quantità di assunzione giornaliera raccomandate.

  1. Potrà essere apposta su qualsiasi prodotto?

No, solo sui prodotti pre-imballati (ovvero preconfezionati), inoltre sono esclusi a priori:

  • alimenti confezionati ma in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² (immaginiamo per le dimensioni del logo rispetto alla confezione; ne sapremo di più quando usciranno le linee giuda)
  • i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 in ragione del rischio che l’apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità (di tratta del Parmigiano reggiano, del Prosciutto di Parma…).
  1. Cosa dovranno fare gli operatori che vorranno adottarla?

Gli operatori del settore alimentare che intendono utilizzare il logo NutrInform Battery dovranno informare il Ministero della Salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, con modalità che devono ancora essere comunicate. Gli operatori del settore alimentare che applicano volontariamente il logo si impegnano a estenderlo progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica. La dimensione del logo, i colori e gli altri dettagli tecnici per la stampa saranno resi pubblici in un manuale d’uso che sarà messo a disposizione degli operatori.

  1. È l’unica etichetta fronte pacco che si può trovare in Europa?

No, al momento ci sono anche altre etichette fronte pacco già adottate in Europa, quindi Paese che vai etichetta che trovi… anzi la proposta italiana nasce anche in risposta agli schemi già adottati, in particolare al NutriScore, in quanto la sua applicazione sembrerebbe presentare delle criticità rispetto a prodotti della tradizione italiana quale per esempio il Re della dieta mediterranea, l’Olio extravergine di oliva che contenendo – come logico – una certa quantità di grassi, viene classificato nel sistema con la lettera C colore giallo. Ma cosa significa? Anche in questo caso partiamo dall’inizio: che cos’è il NutriScore?

È anch’essa un’etichetta fronte pacco* (quindi che si trova sulla parte frontale della confezione), proposta questa volta dalla Francia già nel 2017 e successivamente adottata anche in Belgio, Spagna, Germania, Olanda oltre a essere in discussione in molti altri paesi europei. Il logo è stato adottato a seguito di studi e informazioni scientifiche e sanitarie che lo convalidano sempre allo scopo facilitare il consumatore a scegliere alimenti salutari per la propria dieta ma al contempo per incoraggiare gli operatori a riformulare la composizione dei propri prodotti riducendo grassi, zuccheri ecc..

In questo caso il logo è il seguente.

Come si desume chiaramente dall’immagine abbiamo una sorta di semaforo a 5 colori, dal rosso al verde, a cui corrispondono le prime 5 lettere dell’alfabeto dalla A alla E.

Per definire se un alimento è di un colore o di un altro vengono considerati 100 grammi di prodotto, il contenuto di nutrienti e alimenti da promuovere (per esempio, fibre, proteine, frutta e verdura) e da limitare (energia, acidi grassi saturi, zuccheri, sale) e attraverso un complesso calcolo, si arriva a un punteggio finale, che permette di assegnare sia un colore sia una lettera a uno specifico alimento.

Per esempio:

– olio di palma = E rosso

– risotto o polenta = A verde.

Il ragionamento del consumatore dovrebbe quindi essere molto intuitivo laddove il verde rappresenterà il “via libera” nella scelta di un dato alimento e il rosso “da consumarsi con moderazione” (anche se parlando di intuizioni, il rosso – al pari dell’arancio – potrebbe portare a pensare il consumatore medio che l’alimento sia da “evitare” (quando invece non è così necessariamente). E inoltre, con questo metodo “vincono” il bollino verde anche le bibite light che non sempre sono veramente tali e, comunque, sarebbero da consumare con moderazione perché gassate e perché contengono spesso edulcoranti col risultato che questi alimenti non aggiungono nulla di utile alla nostra alimentazione. Certamente, scegliendo una bevanda, si potrà notare che solo l’acqua è l’unica classificata in verde A e che le bibite gassate zuccherate sono invece rosse E, può accadere, però, che un consumatore, guardando e concentrandosi solo sul colore del “semaforo”, metta sullo stesso piano alimenti molto diversi tra loro anche se non appartenenti alla stessa categoria.

Peraltro, tornando invece alla prima etichetta di cui abbiamo parlato (NutrInform) e che potrebbe comparire in Italia su alcuni packaging di alimenti, porsi qualche domanda pare lecito:

– è un metodo davvero più intuitivo per il consumatore medio rispetto che leggere le indicazioni nutrizionali già riportate in etichetta obbligatoriamente?

– la dose di sale pari a 6 g non è superiore rispetto a quella raccomandata giornalmente dall’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) e dall’ISS (Istituto Superiore della Sanità)?

Detto ciò, il sistema fornisce importanti informazioni qualitative generali, tenendo conto dell’alimento nel suo insieme, senza influenzare nella scelta e nel rispetto dei principi della dieta mediterranea, basata sulla nota “piramide alimentare”, che non esclude alcun cibo indicandone le quantità consigliate.

Insomma i dubbi sui pro e contro non mancano, MA non è finita qui..

A oggi sono svariati i sistemi di etichettatura FOP messi a punto e attuati in tutta l’UE ed a livello internazionale. Nel mese di maggio 2020, la Commissione europea ha pubblicato il report sull’etichettatura nutrizionale front-of-pack (FOP), che fornisce una panoramica delle diverse forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale, che si trovano sul fronte delle confezioni di prodotti alimentari in Europa ed a livello internazionale.

La tabella qui sotto riportata è presente nel documento della Commissione e rappresenta una sintesi di quelli attuate/proposte/annunciate a livello UE e Regno Unito (il documento è reperibile sul sito: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-207-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF)

 

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale

A conclusione del proprio report la Commissione, anche alla luce del Green Deal europeo adottato l’11 dicembre 2019 nel quale annunciava che nell’ambito della strategiaFrom Farm to forksaranno proposte azioni per aiutare i consumatori a scegliere un’alimentazione sana e sostenibile esplorando anche nuove modalità per offrire ai consumatori un’informazione migliore sul valore nutrizionale dei prodotti alimentari, vista questa priorità strategica e visti gli elementi esposti e il potenziale dei sistemi FOP nell’orientare i consumatori verso scelte alimentari salutari, si ritiene opportuno introdurre un’etichettatura nutrizionale FOP armonizzata a livello dell’UE.

Giunti a questo punto non resta quindi che attendere per vedere dove porterà questa “battaglia” tra etichette di “nuova generazione”, in vista della loro eventuale introduzione nella regolamentazione europea, anche perché tutte hanno le loro pecche e i loro pregi parrebbe…. Peraltro, quando si tratta di salute ed educazione alimentare la vera domanda da porsi dovrebbe essere: sarà veramente di utilità per il consumatore questa forma di espressione complementare della dichiarazione nutrizionale ai fini di una scelta maggiormente adeguata degli alimenti da inserire nella propria dieta quotidiana soprattutto allorché già soffra di qualche patologia?

* La Commissione Europea nella sua relazione del maggio 2020 evidenzia, tra l’altro, che alcuni dei sistemi FOP, tra i quali parrebbe rientrare il NutriScore, messi a punto dagli Stati membri o dagli operatori del settore alimentare non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 35 del regolamento FIC, poiché non ripetono le informazioni presentate nella dichiarazione nutrizionale in quanto tali ma danno dettagli sulla qualità nutrizionale complessiva dell’alimento (ad es. con un simbolo o una lettera). L’articolo 36 del regolamento FIC considera tali sistemi “informazioni volontarie” che non devono indurre in errore il consumatore, né essere ambigue o confuse per il consumatore e, se del caso, devono essere basate su dati scientifici pertinenti. Quando un tale sistema attribuisce un messaggio complessivo positivo (ad es. con un colore verde), rispetta al contempo la definizione giuridica di “indicazione nutrizionale” poiché fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale benefica di un alimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti (regolamento sulle indicazioni). Secondo tale regolamento le indicazioni devono basarsi su prove scientifiche, non devono essere fuorvianti e il relativo impiego è consentito solo se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione. I sistemi FOP che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sulle indicazioni possono essere impiegati sul territorio di uno Stato membro solo se li ha adottati questo stesso Stato membro conformemente all’articolo 23 del regolamento sulle indicazioni, che delinea la procedura di notifica alla Commissione. (Copyright notification: tutti i diritti sono riservati)

Se hai domande o quesiti sul diritto alimentare, scrivi a info@ilmercatoverde.com

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